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== Filosofia del diritto == ===Imputabilità=== Per quanto riguarda l'''<nowiki/>'imputabilità''', anch'essa appare una tematica di difficile lettura, con molteplici variabili e situazione che influiscono su di essa.<blockquote>L'<nowiki/>'''imputabilità''' è un elemento della colpevolezza molto controverso su cui si potrebbe discutere per ore senza mai arrivare ad una conclusione. Lo stesso concetto di imputabilità, il sostenere che un individuo sia libero di scegliere fra il bene e il male, la possibilità di imputare un fatto alla sua volontà implica un presupposto che ormai diamo per scontato, che è il '''libero arbitrio'''. Senza volerci impelagare in discorsi filosofici sul determinismo e in questioni di neuroscienze perché usciremmo anche fuori tema, limitiamoci a dire che in una certa misura abbiamo bisogno di credere nel libero arbitrio altrimenti discutere di queste cose non avrebbe senso. L'imputabilità è quindi la '''capacità di intendere''' e '''di volere''' e fra le cause che la possono limitare od escludere c'è ovviamente l'infermità di mente. Ora, su che cosa voglia dire "infermità di mente" in questo contento esistono tre idee. Una medico-biologica per cui l'infermità di mente è limitata alle malattie mentali con base organica. Un altro paradigma è quello '''psicologico''', al quale molti si sono fermati, che già fa un passo avanti grazie all'avvento della psicanalisi e della psicologia comportamentale, che attribuisce il valore di malattia alle patologie che pur prive di base organica incidono comunque sul comportamento, come le neuropatie. Il terzo paradigma è quello più "avanzato" , quello '''sociologico''', secondo cui la malattia mentale può essere frutto delle condizioni socio-economiche e ambientali. Ecco l'ipocrisia di cui parla '''House'''. Giustamente si rileva che un tumore può essere tale da rendere l'individuo che ne è affetto non più tecnicamente responsabile delle proprie azioni. Ma non è ipocrita dare peso a questo aspetto medico-biologico e non alle condizioni socio-economiche per cui lui è diventato quello che è? Tra l'altro banalmente un'analisi onesta sulle cause del crimine potrebbe anche aiutarci a prevenirlo e a combatterlo meglio, il crimine. Ecco quello che dicevo io prima, e per questo dicevo che considerare i fattori socio-economici come motivo di esclusione o riduzione dell'imputabilità è cosa ben diversa dall'ignoranza della legge. Un uomo che vive nel degrado più assoluto, nell'abbandono, come un animale selvaggio, si può dire che viva in condizioni tali da ritenere che queste siano la causa del reato che ha commesso? Secondo me sì, è possibile. A cosa serve irrogare la pena ad un individuo che non può essere considerato responsabile delle proprie azioni, se non a soddisfare il bisogno di pena degli altri? Certamente non serve al condannato, che percepirà la condanna come ingiusta e non vi si conformerà, frustrandone la funzione rieducativa. Si aggrava la condizione già di per sé patologica di un individuo condannandolo a scontare una pena stigmatizzante e desocializzante. Non mi sembra un quadro molto positivo. Ovviamente la cosa andrà accertata caso per caso, e le Sezioni Unite penali lo hanno detto con la sentenza Raso, che si deve accertare la sussistenza del nesso eziologico fra fatto di reato ed infermità. Questa cosa però non entra granché nella nostra testa, basti pensare che nel caso di '''Cogne''' davanti ai chiari segni di una nevrosi non è stata riconosciuta sussistente nemmeno una semi-infermità, cosa che a me pare francamente assurda. Senza voler cadere negli eccessi del determismo estremo, secondo me è ipocrita, e quindi house ha ragione lol, negare che l'essere umano è condizionato da fattori tanto endogeni quanto esogeni che vanno tenuti in considerazione. Allego il caso di cui parlavo, tanto interessante quanto inquietante. Capisco che questi sono discorsi seri e delicati, e che richiedono uno sconvolgimento di convinzioni sulle quali abbiamo costruito tutte le nostre vite. Ma su queste cose si basa la possibilità, secondo me, di ricostruire diversamente il nostro sistema penale. Prima però dobbiamo cambiare le nostre teste, dobbiamo liberarci della disumanità che ci porta a volere a tutti i costi stigmatizzato e alla gogna il colpevole, anche se si tratta di un capro espiatorio. Almeno così la penso io, forse crescendo e scontrandomi con la realtà cambierò idea. Pur di lucrarci sopra senza scontentare nessuno, aggiungerei. Il risultato sono leggi che non dicono niente, talmente generiche da essere inutilizzabili, e che devono essere manipolate e distorte dalla giurisprudenza pur di cavarci qualcosa. Poi hai voglia a lamentarsi del decisionismo dei giudici</blockquote> ===Criminalizzazione=== Un intervento di un utente chiarisce cos'è la '''criminalizzazione''' ed i suoi confini in ambito giuridico e penale.<blockquote>Non a caso si parla di criminalizzazione, selezione criminale e codici di secondo grado. La '''criminalizzazione''' è il processo attraverso il quale vengono selezionati i comportamenti umani che hanno rilievo penale. Questa attività può essere realizzata in astratto e in concreto. In astratto lo fa il legislatore quando decide che certi comportamenti vanno puniti (es furto sì, omosessualità no). In concreto lo fanno le agenzie di controllo cioè ad esempio polizia e magistratura il cui operato spesso è orientato da pregiudizi, ''cop'' culture, scelte arbitrarie, inclinazioni personali, che li portano a perseguire più certi tipi di reato e certi tipi di persone finendo per agire attraverso veri e propri codici di secondo grado, cioè come delle norme sotterranee che guidano la loro attività. Ovviamente la criminalizzazione genera una selezione criminale che provoca la così detta cifra oscura o campo oscuro, cioè la criminalità nascosta. Il fatto che la polizia agisca sulla base di questi codici di secondo grado non è un mistero per la criminologia. Anzi. Infatti si sono proposte molte vie per far emergere alla luce questi codici di secondo grado come nel caso del sistema del c''rown prosecution service'' in Gran Bretagna. Poi la criminalizzazione in concreto può anche essere vista dal punto di vista non soggettivo, cioè del soggetto che la realizza, ma oggettivo, per cui la criminalizzazione in concreto può essere operata anche dal legislatore quando decide che certi comportamenti pur sussumibili nella fattispecie astratta non sono punibili (es cause di non punibilità) oppure dal giudice (es perdono giudiziale). Non è immorale, ma il fatto di "colpire sul sicuro" scegliendo di perseguire il criminale noto è segnale che l'agenzia di controllo ha deciso più o meno consapevolmente di usare le limitate risorse che ha a disposizione per seguire una pista al posto di un'altra generando selezione criminale in concreto. Il fatto che queste scelte operino sulle base di antipatie e simpatie personali non è molto rassicurante, perché questi pre-giudizi e meccanismi di selezione operano come un codice parallelo a quello istituzionale ma sotterraneo</blockquote> === Oggettività giuridica === L'oggettività giuridica è un argomento molto discusso, in cui è difficile definire i confine tra una sentenza oggettiva e una soggettiva, dove interviene il pensiero personale del legislatore.<blockquote>È per questo che si deve riflettere bene sull'<nowiki/>'''oggettività giuridica'''. Quando si perde di vista il bene tutelato si producono aberrazioni (vedi la legge contro la pedofilia o la procreazione medicalmente assistita). Anche l'interpretazione della legge può comportarne una degenerazione: basti pensare alla truffa che da reato di danno è divenuto reato di pericolo. Il rigore repressivo spesso porta a interpretare estensivamente certi contenuti distorcendoli paurosamente. È una combo fra leggi scritte male e giudici che si divertono. Inoltre, è vero come dicono altri che la legge non funziona esattamente così, che in effetti la prevenzione generale non è l'unico obiettivo cui tende, però è anche vero che lo studio della ''ratio legis'' non dovrebbe mai essere dato per scontato. A dir la verità si dovrebbe dire lo stesso per ogni singola aggravante. Ad esempio, capire perché il legislatore ha deciso di porre un'aggravante per la rapina commessa "a mano armata" non è solo una roba per cervelloni che non hanno di meglio da fare. Serve per capire se ha senso contestare l'aggravante quando ad esempio l'arma è finta o scarica. Non so se mi spiego. Sono tutti aspetti che spesso si sottovalutano ma hanno un'importanza capitale. Senza però dimenticare che l'estensione analogica è espressamente vietata dall''''Art. 14''' preleggi, per le norme penalistiche, quindi in questo caso parli di norme civilistiche. É vietata senz'altro ma questo non esclude che la giurisprudenza lo faccia continuamente mascherando l'interpretazione analogica con quella estensiva. Basti pensare all'esistenza stessa di una categoria come quella del dolo eventuale che è pura invenzione giurisprudenziale. Ti faccio un altro esempio. In Cassazione Radio Vaticana è stata condannata per getto pericolose di cose (che è un '''illecito penale''') per emissione di onde elettromagnetiche. Ora, ti sembra che le onde elettromagnetiche si possano "gettare"? Non mi risulta. Trattasi di interpretazione analogica in ''malam partem'' bella e buona</blockquote> === Differenza tra interpretazione estensiva e analogica === <blockquote>Eh, domanda da un milione di dollari. L'interpretazione '''estensiva''' resterebbe sempre nell'ambito della ''littera legis'', mentre quella '''analogica''' lo supera. Ma il confine è sottilissimo. Da un lato è, diciamo, umano che ogni interpretazione giudiziale contenga un ''minum'' di analogia (mi pare di aver già parlato in altra sede della pre-comprensione). Il punto è che bisogna fare i conti con queste '''opzioni ideologiche''' dell'interprete, ma comunque sempre salvando il rispetto della lettera delle legge, altrimenti si rischia di mandare a quel paese il principio di legalità. Infatti, le proposte in dottrina sono tante: alcuni, come la Di Giovine, propongono la diversificazione fra l'analogia '''interna''' e quella '''esterna''', nel senso di ammettere un contenuto minimo di analogia ma comunque impedire che questa travalichi i limiti della legge. Altri, al polo opposto, dicono che dal momento che è praticamente impossibile distinguere interpretazione analogica ed estensiva si dovrebbe vietare anche quest'ultima. Nel caso di Radio Vaticana è evidente però che la ''littera legis'' è stata quantomeno forzata se non completamente travisata: "gettare" e "versare" non possono che riferirsi a "solidi" e "liquidi" rispettivamente, quindi certamente non alle onde elettromagnetiche. Perciò l'ho presa ad esempio di come possa essere travalicato il limite della ''littera legis'', in dispregio del citato '''Art 14'''.</blockquote> === Finalità delle leggi nel diritto penale === Una precisazione sul perché il diritto penale non porta a risarcire la vittima.<blockquote>Il diritto penale '''non''' è diretto a “risarcire”, “ripagare” o a “vendicare” la vittima, l’afflittività della pena irrogata non è correlata al grado in cui ha sofferto e soffrirà la vittima. Il diritto penale ha due sole funzioni: punire il colpevole e rieducarlo. Alla riparazione del danno subito dalla vittima è diretto il diritto civile. La ragazza ha ottenuto, mi pare, un risarcimento da oltre 200mila euro. Non potendole restituire la faccia, l’equivalente monetario è l’unica soluzione.</blockquote>In alcune occasioni, la scrittura errata di una legge e l'impreparazione delle agenzie di controllo portano ad alcuni errori giudiziari.<blockquote>Le due cose si influenzano vicendevolmente: spesso la giustizia funziona male perché deve lavorare con leggi fatte solo per accontentare il sentimento popolare, come quelle sul "femminicidio" e sugli atti persecutori. Il motivo per cui ci sono casi di stalking così di frequentante è anche perché: #La legge è scritta male #Le agenzie di controllo non sono educate e preparate, non conoscono concretamente il fenomeno della persecuzione e la personalità del persecutore e quindi non sanno prevederlo né affrontarlo. Insomma è un circolo vizioso</blockquote>Un utente suggerisce la divisione tra il piano della responsabilità penale con quello dell'educazione.<blockquote>Come ho scritto in un commento, bisogna tenere distinto il piano della '''responsabilità''' '''penale''' con quello dell'<nowiki/>'''educazione'''. Se non ci fossero tutti questi tabù, i pregiudizi, gli ostacoli alla libertà e all'emancipazione sessuale le cose sarebbero ben diverse, questo senz'altro. E il cambiamento si ottiene con l'educazione. Ciò non toglie che, per me, la responsabilità penale di chi va con una persona incapace di prestare il proprio consenso c'è. E tutti quelli che dicono "''ma allora siamo quasi tutti penalmente responsabili''" , beh si, hanno ragione, perché purtroppo la cosa è fin troppo normalizzata, secondo me. Non c'è da scherzare con la libertà delle persone. Addirittura io litigai con un mio collega durante una lezione di diritto penale perché lui sosteneva che se il partner "revoca" il proprio consenso durante l'atto e l'altro non si ferma, non sarebbe stupro. Questo per farti capire come la penso. Che sul tema bisognerebbe parlare senza paraocchi, senza pregiudizi, senza tabù certamente, ma anche con un po' di cautela. Come dicevo è una cosa che va verificata caso per caso. Ovviamente il sistema è mandato avanti da esseri umani. Leggi troppo generiche sono pericolose ma anche leggi troppo casistiche. È nel caso concreto che bisogna verificare se la presunta vittima ha potuto dare il proprio consenso. E no, potrebbe essere diversamente. Nel caso che hai postato tu forse il tribunale del riesame ha ragione, in un altro caso la soluzione potrebbe essere diversa. Non si può ragionare astrattamente.</blockquote>
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