Gogne mediatiche: differenze tra le versioni

Da Tematiche di genere.
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Sono emersi vari spunti di riflessione da una conversazione avuta recentemente con una donna; i topic principalmente trattati riguardavano la differenza tra richiesta di giustizia e giustizialismo, come e quanto punire i colpevoli di molestie sessuali, e per ultimo ma non meno importante, la gogna mediatica verso presunti colpevoli, condannati dall'opinione già prima di un regolare processo.
Sono emersi vari spunti di riflessione da una conversazione avuta recentemente con una donna; i topic principalmente trattati riguardavano la differenza tra richiesta di giustizia e giustizialismo, come e quanto punire i colpevoli di molestie sessuali, e per ultimo ma non meno importante, la gogna mediatica verso presunti colpevoli, condannati dall'opinione già prima di un regolare processo.
==== La linea sottile tra richiesta di giustizia e giustizialismo ====
==== La linea sottile tra richiesta di giustizia e giustizialismo ====
Una delle prime battute di questa conversazione è stata una provocazione da parte dell'interlocutrice:<blockquote>«Perché i maschi dovrebbero temere leggi che inaspriscano le pene per determinati reati, al fine di tutelare maggiormente le vittime? Perché questo dovrebbe essere un problema se si ha la coscienza a posto?».</blockquote>Da qui, emerge chiaramente una tendenza prevalentemente femminile allo giustizialismo<ref>https://www.treccani.it/vocabolario/giustizialismo/</ref>, definito come richiesta in maniera estenuante di una forma di giustizia rapida, severa nei confronti, in questo caso, dei colpevoli di reati contro le donne, giustificando quest'eccessiva richiesta come un modo per ridurre l'incidenza di reati e aumentare la propria percezione di sicurezza, essendo le donne di natura emotive; ma perchè, di fondo, poi dover ritenere l'attuale legislatore come superficiale e inadeguato?
Una delle prime battute di questa conversazione è stata una provocazione da parte dell'interlocutrice:<blockquote>Lei:«Perché i maschi dovrebbero temere leggi che inaspriscano le pene per determinati reati, al fine di tutelare maggiormente le vittime? Perché questo dovrebbe essere un problema se si ha la coscienza a posto?».</blockquote>Da qui, emerge chiaramente una tendenza prevalentemente femminile allo giustizialismo<ref>https://www.treccani.it/vocabolario/giustizialismo/</ref>, definito come richiesta in maniera estenuante di una forma di giustizia rapida, severa nei confronti, in questo caso, dei colpevoli di reati contro le donne, giustificando quest'eccessiva richiesta come un modo per ridurre l'incidenza di reati e aumentare la propria percezione di sicurezza, essendo le donne di natura emotive; ma perchè, di fondo, poi dover ritenere l'attuale legislatore come superficiale e inadeguato?
A riguardo, ritengo sia giusto l'atteggiamento di voler tutelare le donne sulle tematiche a loro più sensibili: è risaputo e dimostrato, anche statisticamente, che a differenza degli uomini, le donne hanno livelli di emotività e ansia maggiori, soprattutto nei contesti socio-culturali e lavorativi in cui sono maggiormente stressate, e hanno un rischio raddoppiato di soffrire di disturbi connessi alla sfera emotiva;<ref>http://psiche.org/ricerche-scientifiche/perche-donne-emotive-degli-uomini/</ref> ma non credo che il giustizialismo possa ottenere gli stessi effetti che sortirebbe un'adeguata prevenzione culturale con finalità rieducative.
A riguardo, ritengo sia giusto l'atteggiamento di voler tutelare le donne sulle tematiche a loro più sensibili: è risaputo e dimostrato, anche statisticamente, che a differenza degli uomini, le donne hanno livelli di emotività e ansia maggiori, soprattutto nei contesti socio-culturali e lavorativi in cui sono maggiormente stressate, e hanno un rischio raddoppiato di soffrire di disturbi connessi alla sfera emotiva;<ref>http://psiche.org/ricerche-scientifiche/perche-donne-emotive-degli-uomini/</ref> ma non credo che il giustizialismo possa ottenere gli stessi effetti che sortirebbe un'adeguata prevenzione culturale con finalità rieducative.
==== Stima del danno: possibile in tutti i casi? ====
==== Stima del danno: possibile in tutti i casi? ====
Da ciò è emerso il secondo punto chiave del confronto, ovvero l'eventuale stima del danno subito dalla vittima con l'adeguata condanna verso il colpevole. <blockquote>Io: «Però ritieni che 12 anni di carcere siamo giusti?»  
Da ciò è emerso il secondo punto chiave del confronto, ovvero l'eventuale stima del danno subito dalla vittima con l'adeguata condanna verso il colpevole. <blockquote>Io: «Però ritieni che 12 anni di carcere siamo giusti?»  
Lei: «12 anni no, ma 1 anno o 6 mesi sì. Non è un discorso di sensibilità, più è grosso il danno più la condanna è severa.»
Lei: «12 anni no, ma 1 anno o 6 mesi sì. Non è un discorso di sensibilità, più è grosso il danno più la condanna è severa.»


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Io: «Ok e nei casi in cui non c'è certezza? Tipo il figlio di Grillo? E inoltre la psicologia dice chiaro e tondo che la traumaticità di un evento è molto soggettiva..»
Io: «Ok e nei casi in cui non c'è certezza? Tipo il figlio di Grillo? E inoltre la psicologia dice chiaro e tondo che la traumaticità di un evento è molto soggettiva..»


Lei: «Il danno oltre alla pacca, è che lei greta si è ritrovata disturbata nel posto di lavoro, ed è stata messa in una situazione di soggezione nei confronti di colleghi e superiori. Soggezione è dire poco perché per queste cose una volta ti licenziavano»</blockquote>In queste situazioni, quantificare un danno emotivo risulta sostanzialmente impossibile, essendo l'emotività una caratteristica notevolmente soggetta a variabilità sia inter che intraindividuale, basti ricordare l'andamento ciclico della produzione degli ormoni sessuali nelle donne, che influiscono sulle risposte socio-comportamentali e appunto sulla sfera emotiva.  
Lei: «Il danno oltre alla pacca, è che Greta si è ritrovata disturbata nel posto di lavoro, ed è stata messa in una situazione di soggezione nei confronti di colleghi e superiori. Soggezione è dire poco perché per queste cose una volta ti licenziavano».</blockquote>In queste situazioni, quantificare un danno emotivo risulta sostanzialmente impossibile, essendo l'emotività una caratteristica notevolmente soggetta a variabilità sia inter che intraindividuale, basti ricordare l'andamento ciclico della produzione degli ormoni sessuali nelle donne, che influiscono sulle risposte socio-comportamentali e appunto sulla sfera emotiva.  
Risulta quindi utopico riuscire ad uniformare o personalizzare le condanne in base al grado di sensibilità della persona sul tema, ancor di più nei casi in cui non vi è neanche certezza di fatti e prove (vedi il processo a Ciro Grillo<ref>https://www.repubblica.it/cronaca/2021/11/05/news/caso_ciro_grillo_al_via_l_udienza_preliminare_i_4_ragazzi_accusati_di_stupro_di_gruppo-325188432/</ref>, figlio del famoso Beppe) o nei casi di falsa denuncia; inoltre, la legge non mira a punire il colpevole per lo spavento causato, bensì perché ha volontariamente violato il diritto di lei a controllare le zone erogene e personali del proprio corpo; diventa pertanto impossibile inserire nel contesto processuale un elemento estremamente soggettivo come la ''traumaticità,'' cardine fondamentale di una delle battute della conversazione: <blockquote>«Se ci riferiamo, ad esempio, alla Terapia Cognitiva, assumiamo che gli stati emotivi e comportamentali di una persona non siano determinati dagli eventi in sé, quanto piuttosto dal modo in cui la persona interpreta soggettivamente la situazione e quindi dai propri convincimenti e dalle proprie credenze. Alla luce di questo assunto, se analizziamo le credenze, avremo la spiegazione del perché un individuo si è comportato in un determinato modo in una data circostanza». </blockquote>Cioè le risorse cognitive umane sono limitate e di conseguenza non possiamo proprio evitare di semplificare (e di conseguenza distorcere) la realtà.
 
Non è tanto importante il mio giudizio (nel senso di conclusione), quanto informazioni che molti non hanno, spunti di riflessione a cui non pensano e più di ogni altra cosa la presa di coscienza dei nostri meccanismi mentali. Per questo è utile conservare un po' di citazioni, perché un teorema di matematica è logico, gli esseri umani non lo sono del tutto. ("La razionalità è più spesso usata per giustificare i propri comportamenti – per nulla razionali – anziché per guidarli.")
====== Perché alcuni reati sì e altri no ======
====Perché alcuni reati sì e altri no====
<blockquote>
Io: Ok, ma.. anche mille eventi completamente diversi possono causare rischi analoghi. Un superiore o un collega che ti rimprovera ad esempio, ma soprattutto cosa dovremmo dire di tutti quelli che hanno partecipato alla gogna mediatica contro il molestatore? Per la legge non si poteva, è diffamazione, non puoi umiliare qualcuno.<blockquote>Articolo 595 del codice penale Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente [ndr. reato di ingiuria], comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 1032 euro. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a 2064 euro. Se l'offesa è recata col mezzo della stampa [57-58bis] o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a 516 euro. Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorità costituita in collegio [342], le pene sono aumentate.</blockquote>Lei: Penso sia giusto, perché così una persona prima di fare certe cose entra in paranoia e si mette le mani in tasca [ndr. effetto dissuasivo della legge, si chiama così?]. Se lo ha fatto è che perché non aveva la minima percezione di cosa stesse facendo, oppure pensava di farla liscia come chissà quante altre volte!
Io: Ok, ma anche mille eventi completamente diversi possono causare rischi analoghi. Un [https://it.wikipedia.org/wiki/Mobbing superiore o un collega che ti rimprovera] ad esempio, ma soprattutto cosa dovremmo dire di tutti quelli che hanno partecipato alla gogna mediatica contro il molestatore? Per la legge non si poteva, è diffamazione<ref>Articolo 595 del codice penale Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente [ndr. reato di ingiuria], comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 1032 euro. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a 2064 euro. Se l'offesa è recata col mezzo della stampa [57-58bis] o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a 516 euro. Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorità costituita in collegio [342], le pene sono aumentate.</ref>, non puoi umiliare qualcuno.
Io: Qui ti volevo, quindi deve pagare perché MAGARI l'aveva fatto altre volte? O deve pagare per tutti quelli che molestano delle ragazze? O sono ragionamenti emotivi? Ora mettiti nei panni di un maschio
 
Lei: Penso sia giusto, perché così una persona prima di fare certe cose entra in paranoia e si mette le mani in tasca. Se lo ha fatto è che perché non aveva la minima percezione di cosa stesse facendo, oppure pensava di farla liscia come chissà quante altre volte!</blockquote>In questo scambio di battute, emergono alcune criticità:
 
* Necessità di punire chi partecipa o pratica gogna mediatica;
* L'effetto dissuasivo della legge, secondo cui già solo la presenza di una sanzione o pena stabilite per legge, possa dissuadere dal compiere determinate azioni, andando però talvolta a ledere sulla libertà personale dell'individuo, soprattutto in quanto figura lavorativa, come con la libertà di stampa per i giornalisti<ref>https://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-09-18&atto.codiceRedazionale=19C00245&tipoSerie=corte_costituzionale&tipoVigenza=originario</ref>;
* L'impossibilità di uniformare le condanne date le enormi variabili in gioco.
 
== Conclusioni ==
[[File:Marco-aurelio-111.jpg|miniatura|272x272px|"Se una cosa esterna ti tormenta, non soffri per quella cosa in sé, ma per il giudizio che hai su di essa." -Marco Aurelio]]
Risulta quindi utopico riuscire ad uniformare o personalizzare le condanne in base al grado di sensibilità della persona sul tema, ancor di più nei casi in cui non vi è neanche certezza di fatti e prove (vedi il processo a Ciro Grillo<ref>https://www.repubblica.it/cronaca/2021/11/05/news/caso_ciro_grillo_al_via_l_udienza_preliminare_i_4_ragazzi_accusati_di_stupro_di_gruppo-325188432/</ref>, figlio di Beppe) o nei casi di falsa denuncia. Inoltre, la legge non mira a punire il colpevole per lo spavento causato, bensì perché ha volontariamente violato il diritto di lei a controllare le zone erogene e personali del proprio corpo; diventa pertanto impossibile inserire nel contesto processuale un elemento estremamente soggettivo come la ''traumaticità,'' cardine fondamentale di una delle battute della conversazione: <blockquote>«Se ci riferiamo, ad esempio, alla Terapia Cognitiva, assumiamo che gli stati emotivi e comportamentali di una persona non siano determinati dagli eventi in sé, quanto piuttosto dal modo in cui la persona interpreta soggettivamente la situazione e quindi dai propri convincimenti e dalle proprie credenze. Alla luce di questo assunto, se analizziamo le credenze, avremo la spiegazione del perché un individuo si è comportato in un determinato modo in una data circostanza». </blockquote>Le risorse cognitive umane sono limitate e di conseguenza non possiamo proprio evitare di semplificare, e di conseguenza distorcere, la realtà.
 
Ricollegandomi e chiudendo con il tema della gogna mediatica, senza dubbio la formazione di un ''generalizzato giudizio di colpevolezza'' ampiamente condiviso dalla platea va a causare evidenti storture sul corretto accertamento della verità giudiziaria che, in uno stato di diritto, deve essere di esclusiva competenza di un equo processo regolato da norme.
 
I processi mediatici emettono spesso e volentieri le loro "sentenze" in tempi molto più rapidi di quelli della giustizia, producendo inevitabilmente immediati effetti sociali ed economici, con conseguenze anche devastanti sulla vita sociale, sul mondo degli affetti, sulla cerchia professionale del colpevole mediatico, che possono destabilizzare perfino la salute psichica della persona. In casi del genere, l'immaginario collettivo risulta indelebilmente segnato dalle impressioni generate nella vicenda mediatica e spesso l'opinione pubblica può condizionare l'espressione di giudizio degli organi di giustizia, motivi per cui questa pratica attualmente rappresenta una vera e propria piaga del sistema mediatico italiano.
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Versione delle 12:59, 24 dic 2021

Il concetto di gogna mediatica identifica l'esposizione al pubblico disprezzo che colpisce personaggi messi al centro dell’attenzione dai mezzi di informazione, per via di reati soltanto ipotizzati o non sanzionati da una sentenza di tribunale[1]. Si tratta di una dinamica molto recente e in rapida diffusione, soprattutto grazie ai social network, diventati terreno di battaglia per personaggi famosi e non; spesso si configura come una condanna al presunto colpevole senza alcun processo, fuori dal perimetro delle aule giudiziarie, dai suoi princìpi e dalle sue regole, consegnando l’accertamento delle responsabilità all’opinione pubblica e ai presunti elementi di cui si è a disposizione.

Nel corso degli ultimi decenni abbiamo assistito a come gran parte dei protagonisti del mondo politico abbia imparato e messo in pratica delle tecniche di propaganda in campagna elettorale, tra cui appunto sottoporre a gogna mediatica determinate figure, che si basano sulla costruzione ad hoc di un clima violento e giustizialista in modo da ottenere consensi.

Tutto questo con la consapevolezza- o forse no- che sfruttando queste tecniche di negativo accanimento mediatico, in molti casi si spinge la vittima, spesso inerte e incapace di poter ribattere, ad una sofferenza fisica e psicologica che può arrivare fino al suicidio.

Disquisizioni sul tema nate da un confronto

Sono emersi vari spunti di riflessione da una conversazione avuta recentemente con una donna; i topic principalmente trattati riguardavano la differenza tra richiesta di giustizia e giustizialismo, come e quanto punire i colpevoli di molestie sessuali, e per ultimo ma non meno importante, la gogna mediatica verso presunti colpevoli, condannati dall'opinione già prima di un regolare processo.

La linea sottile tra richiesta di giustizia e giustizialismo

Una delle prime battute di questa conversazione è stata una provocazione da parte dell'interlocutrice:

Lei:«Perché i maschi dovrebbero temere leggi che inaspriscano le pene per determinati reati, al fine di tutelare maggiormente le vittime? Perché questo dovrebbe essere un problema se si ha la coscienza a posto?».

Da qui, emerge chiaramente una tendenza prevalentemente femminile allo giustizialismo[2], definito come richiesta in maniera estenuante di una forma di giustizia rapida, severa nei confronti, in questo caso, dei colpevoli di reati contro le donne, giustificando quest'eccessiva richiesta come un modo per ridurre l'incidenza di reati e aumentare la propria percezione di sicurezza, essendo le donne di natura emotive; ma perchè, di fondo, poi dover ritenere l'attuale legislatore come superficiale e inadeguato?

A riguardo, ritengo sia giusto l'atteggiamento di voler tutelare le donne sulle tematiche a loro più sensibili: è risaputo e dimostrato, anche statisticamente, che a differenza degli uomini, le donne hanno livelli di emotività e ansia maggiori, soprattutto nei contesti socio-culturali e lavorativi in cui sono maggiormente stressate, e hanno un rischio raddoppiato di soffrire di disturbi connessi alla sfera emotiva;[3] ma non credo che il giustizialismo possa ottenere gli stessi effetti che sortirebbe un'adeguata prevenzione culturale con finalità rieducative.

Stima del danno: possibile in tutti i casi?

Da ciò è emerso il secondo punto chiave del confronto, ovvero l'eventuale stima del danno subito dalla vittima con l'adeguata condanna verso il colpevole.

Io: «Però ritieni che 12 anni di carcere siamo giusti?»

Lei: «12 anni no, ma 1 anno o 6 mesi sì. Non è un discorso di sensibilità, più è grosso il danno più la condanna è severa.»

Io: «Sì, ma come stimi la gravità del danno? Dal trauma? Più sei sensibile e più la condanna deve diventare severa? Se vogliamo farlo ok, ma io sono molto sensibile alle ingiustizie, come plachiamo la mia sete di giustizia per una falsa denuncia di stalking?»

Lei: «Col carcere. Idem»

Io: «Ok e nei casi in cui non c'è certezza? Tipo il figlio di Grillo? E inoltre la psicologia dice chiaro e tondo che la traumaticità di un evento è molto soggettiva..»

Lei: «Il danno oltre alla pacca, è che Greta si è ritrovata disturbata nel posto di lavoro, ed è stata messa in una situazione di soggezione nei confronti di colleghi e superiori. Soggezione è dire poco perché per queste cose una volta ti licenziavano».

In queste situazioni, quantificare un danno emotivo risulta sostanzialmente impossibile, essendo l'emotività una caratteristica notevolmente soggetta a variabilità sia inter che intraindividuale, basti ricordare l'andamento ciclico della produzione degli ormoni sessuali nelle donne, che influiscono sulle risposte socio-comportamentali e appunto sulla sfera emotiva.

Perché alcuni reati sì e altri no

Io: Ok, ma anche mille eventi completamente diversi possono causare rischi analoghi. Un superiore o un collega che ti rimprovera ad esempio, ma soprattutto cosa dovremmo dire di tutti quelli che hanno partecipato alla gogna mediatica contro il molestatore? Per la legge non si poteva, è diffamazione[4], non puoi umiliare qualcuno.

Lei: Penso sia giusto, perché così una persona prima di fare certe cose entra in paranoia e si mette le mani in tasca. Se lo ha fatto è che perché non aveva la minima percezione di cosa stesse facendo, oppure pensava di farla liscia come chissà quante altre volte!

In questo scambio di battute, emergono alcune criticità:

  • Necessità di punire chi partecipa o pratica gogna mediatica;
  • L'effetto dissuasivo della legge, secondo cui già solo la presenza di una sanzione o pena stabilite per legge, possa dissuadere dal compiere determinate azioni, andando però talvolta a ledere sulla libertà personale dell'individuo, soprattutto in quanto figura lavorativa, come con la libertà di stampa per i giornalisti[5];
  • L'impossibilità di uniformare le condanne date le enormi variabili in gioco.

Conclusioni

"Se una cosa esterna ti tormenta, non soffri per quella cosa in sé, ma per il giudizio che hai su di essa." -Marco Aurelio

Risulta quindi utopico riuscire ad uniformare o personalizzare le condanne in base al grado di sensibilità della persona sul tema, ancor di più nei casi in cui non vi è neanche certezza di fatti e prove (vedi il processo a Ciro Grillo[6], figlio di Beppe) o nei casi di falsa denuncia. Inoltre, la legge non mira a punire il colpevole per lo spavento causato, bensì perché ha volontariamente violato il diritto di lei a controllare le zone erogene e personali del proprio corpo; diventa pertanto impossibile inserire nel contesto processuale un elemento estremamente soggettivo come la traumaticità, cardine fondamentale di una delle battute della conversazione:

«Se ci riferiamo, ad esempio, alla Terapia Cognitiva, assumiamo che gli stati emotivi e comportamentali di una persona non siano determinati dagli eventi in sé, quanto piuttosto dal modo in cui la persona interpreta soggettivamente la situazione e quindi dai propri convincimenti e dalle proprie credenze. Alla luce di questo assunto, se analizziamo le credenze, avremo la spiegazione del perché un individuo si è comportato in un determinato modo in una data circostanza».

Le risorse cognitive umane sono limitate e di conseguenza non possiamo proprio evitare di semplificare, e di conseguenza distorcere, la realtà.

Ricollegandomi e chiudendo con il tema della gogna mediatica, senza dubbio la formazione di un generalizzato giudizio di colpevolezza ampiamente condiviso dalla platea va a causare evidenti storture sul corretto accertamento della verità giudiziaria che, in uno stato di diritto, deve essere di esclusiva competenza di un equo processo regolato da norme.

I processi mediatici emettono spesso e volentieri le loro "sentenze" in tempi molto più rapidi di quelli della giustizia, producendo inevitabilmente immediati effetti sociali ed economici, con conseguenze anche devastanti sulla vita sociale, sul mondo degli affetti, sulla cerchia professionale del colpevole mediatico, che possono destabilizzare perfino la salute psichica della persona. In casi del genere, l'immaginario collettivo risulta indelebilmente segnato dalle impressioni generate nella vicenda mediatica e spesso l'opinione pubblica può condizionare l'espressione di giudizio degli organi di giustizia, motivi per cui questa pratica attualmente rappresenta una vera e propria piaga del sistema mediatico italiano.

  1. https://www.treccani.it/vocabolario/gogna-mediatica_%28Neologismi%29/
  2. https://www.treccani.it/vocabolario/giustizialismo/
  3. http://psiche.org/ricerche-scientifiche/perche-donne-emotive-degli-uomini/
  4. Articolo 595 del codice penale Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente [ndr. reato di ingiuria], comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 1032 euro. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a 2064 euro. Se l'offesa è recata col mezzo della stampa [57-58bis] o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a 516 euro. Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorità costituita in collegio [342], le pene sono aumentate.
  5. https://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-09-18&atto.codiceRedazionale=19C00245&tipoSerie=corte_costituzionale&tipoVigenza=originario
  6. https://www.repubblica.it/cronaca/2021/11/05/news/caso_ciro_grillo_al_via_l_udienza_preliminare_i_4_ragazzi_accusati_di_stupro_di_gruppo-325188432/