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Disquisizioni e confronto su giustizia e giustizialismo
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==Controverso: Disquisizioni sul tema nate da un confronto== Sono emersi vari spunti di riflessione da una conversazione avuta recentemente con una donna; i topic principalmente trattati riguardavano la differenza tra richiesta di giustizia e giustizialismo, come e quanto punire i colpevoli di molestie sessuali, e per ultimo ma non meno importante, la gogna mediatica verso presunti colpevoli, condannati dall'opinione già prima di un regolare processo. ==== La linea sottile tra richiesta di giustizia e giustizialismo ==== Una delle prime battute di questa conversazione è stata una provocazione da parte dell'interlocutrice:<blockquote>Lei:«Perché i maschi dovrebbero temere leggi che inaspriscano le pene per determinati reati, al fine di tutelare maggiormente le vittime? Perché questo dovrebbe essere un problema se si ha la coscienza a posto?».</blockquote>Da qui, emerge chiaramente una tendenza prevalentemente femminile allo giustizialismo<ref>https://www.treccani.it/vocabolario/giustizialismo/</ref>, definito come richiesta in maniera estenuante di una forma di giustizia rapida, severa nei confronti, in questo caso, dei colpevoli di reati contro le donne, giustificando quest'eccessiva richiesta come un modo per ridurre l'incidenza di reati e aumentare la propria percezione di sicurezza, essendo le donne di natura emotive; ma perchè, di fondo, poi dover ritenere l'attuale legislatore come superficiale e inadeguato? A riguardo, ritengo sia giusto l'atteggiamento di voler tutelare le donne sulle tematiche a loro più sensibili: è risaputo e dimostrato, anche statisticamente, che a differenza degli uomini, le donne hanno livelli di emotività e ansia maggiori, soprattutto nei contesti socio-culturali e lavorativi in cui sono maggiormente stressate, e hanno un rischio raddoppiato di soffrire di disturbi connessi alla sfera emotiva.<ref>http://psiche.org/ricerche-scientifiche/perche-donne-emotive-degli-uomini/</ref> ==== Stima del danno: possibile in tutti i casi? ==== Da ciò è emerso il secondo punto chiave del confronto, ovvero l'eventuale stima del danno subito dalla vittima con l'adeguata condanna verso il colpevole: <blockquote>Io: «Però ritieni che 12 anni di carcere siamo giusti?» Lei: «12 anni no, ma 1 anno o 6 mesi sì. Non è un discorso di sensibilità, più è grosso il danno più la condanna è severa.» Io: «Sì, ma come stimi la gravità del danno? Dal trauma? Più sei sensibile e più la condanna deve diventare severa? Se vogliamo farlo ok, ma io sono molto sensibile alle ingiustizie, come plachiamo la mia sete di giustizia per una falsa denuncia di stalking?» Lei: «Col carcere. Idem» Io: «Ok e nei casi in cui non c'è certezza? Tipo il figlio di Grillo? E inoltre la psicologia dice chiaro e tondo che la traumaticità di un evento è molto soggettiva..» Lei: «Il danno oltre alla pacca, è che Greta si è ritrovata disturbata nel posto di lavoro, ed è stata messa in una situazione di soggezione nei confronti di colleghi e superiori. Soggezione è dire poco perché per queste cose una volta ti licenziavano».</blockquote>In queste situazioni, quantificare un danno emotivo risulta sostanzialmente impossibile, essendo l'emotività una caratteristica notevolmente soggetta a variabilità sia inter che intraindividuale, basti ricordare l'andamento ciclico della produzione degli ormoni sessuali nelle donne, che influiscono sulle risposte socio-comportamentali e appunto sulla sfera emotiva. ====== Perché alcuni reati sì e altri no ====== <blockquote> Io: «Ok, ma anche mille eventi completamente diversi possono causare rischi analoghi. Un [https://it.wikipedia.org/wiki/Mobbing superiore o un collega che ti rimprovera] ad esempio, ma soprattutto cosa dovremmo dire di tutti quelli che hanno partecipato alla gogna mediatica contro il molestatore? Per la legge non si poteva, è diffamazione<ref>Articolo 595 del codice penale Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente [ndr. reato di ingiuria], comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 1032 euro. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a 2064 euro. Se l'offesa è recata col mezzo della stampa [57-58bis] o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a 516 euro. Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorità costituita in collegio [342], le pene sono aumentate.</ref>, non puoi umiliare qualcuno.» Lei: «Penso sia giusto, perché così una persona prima di fare certe cose entra in paranoia e si mette le mani in tasca. Se lo ha fatto è che perché non aveva la minima percezione di cosa stesse facendo, oppure pensava di farla liscia come chissà quante altre volte!»</blockquote>In questo scambio di battute, emergono alcune criticità: * Necessità di punire chi partecipa o pratica gogna mediatica; * L'effetto dissuasivo della legge, secondo cui già solo la presenza di una sanzione o pena stabilite per legge, possa dissuadere dal compiere determinate azioni, andando però talvolta a ledere sulla libertà personale dell'individuo, soprattutto in quanto figura lavorativa, come per i giornalisti la libertà di stampa<ref>https://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-09-18&atto.codiceRedazionale=19C00245&tipoSerie=corte_costituzionale&tipoVigenza=originario</ref>; * L'impossibilità di uniformare le condanne date le enormi variabili in gioco.
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