Alcol e consenso, Riflessione sulla complessità della situazione: differenze tra le versioni

 
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C'è da inglobare in queste riflessioni questa parte (presa da qui: [[Leggi, Filosofia del diritto#Finalità delle leggi nel diritto penale]]):
Divisione tra il piano della responsabilità penale con quello dell'educazione.
Come ho scritto in un commento, bisogna tenere distinto il piano della '''responsabilità''' '''penale''' con quello dell''''educazione'''. Se non ci fossero tutti questi tabù, i pregiudizi, gli ostacoli alla libertà e all'emancipazione sessuale le cose sarebbero ben diverse, questo senz'altro. E il cambiamento si ottiene con l'educazione. Ciò non toglie che, per me, la responsabilità penale di chi va con una persona incapace di prestare il proprio consenso c'è. E tutti quelli che dicono "''ma allora siamo quasi tutti penalmente responsabili''" , beh si, hanno ragione, perché purtroppo la cosa è fin troppo normalizzata, secondo me. Non c'è da scherzare con la libertà delle persone. Addirittura io litigai con un mio collega durante una lezione di diritto penale perché lui sosteneva che se il partner "revoca" il proprio consenso durante l'atto e l'altro non si ferma, non sarebbe stupro.
Questo per farti capire come la penso. Che sul tema bisognerebbe parlare senza paraocchi, senza pregiudizi, senza tabù certamente, ma anche con un po' di cautela.
Come dicevo è una cosa che va verificata caso per caso. Ovviamente il sistema è mandato avanti da esseri umani. Leggi troppo generiche sono pericolose ma anche leggi troppo casistiche. È nel caso concreto che bisogna verificare se la presunta vittima ha potuto dare il proprio consenso. E no, potrebbe essere diversamente.
Nel caso che hai postato tu forse il tribunale del riesame ha ragione, in un altro caso la soluzione potrebbe essere diversa. Non si può ragionare astrattamente.
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1. **Consenso nelle relazioni intime**: Viene sottolineata l'importanza di ottenere il consenso esplicito prima di intraprendere qualsiasi atto sessuale o bacio, evidenziando che la legge non accetta un consenso implicito basato sull'assenza di resistenza da parte della partner. 
2. **Legislazione italiana riguardante il consenso**: Viene discusso come la legge italiana gestisce il consenso negli atti sessuali, citando specificamente gli articoli 609bis e ter del codice penale. Viene evidenziato che la legislazione non richiede esplicitamente il consenso per gli atti sessuali, ma piuttosto si concentra sull'assenza di violenza, minaccia, o abuso di autorità, salvo in casi specifici dove il consenso diventa un fattore critico (ad esempio, in pratiche BDSM), dove il consenso è necessario per considerare gli atti leciti, dato che potrebbero altrimenti configurarsi come reati perseguibili su querela della persona offesa.
# Consenso nelle relazioni intime: Le fonti consultate enfatizzano l'importanza del consenso esplicito nelle relazioni intime. Il consenso sessuale è definito come una comunicazione verbale che esprime la volontà di partecipare a un'attività sessuale e può essere revocato in qualsiasi momento. Non si dovrebbe mai presumere che il silenzio o l’assenza di resistenza equivalgano a un consenso. Inoltre, il consenso non può essere ottenuto tramite coercizione, minacce o violenza. Tuttavia, non ho trovato nelle fonti fornite una dichiarazione specifica che indichi che la legge italiana non accetta un consenso implicito basato sull'assenza di resistenza. La legge italiana punisce gli atti sessuali compiuti con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità (art. 609 bis c.p.), ma non specifica direttamente il concetto di consenso implicito o esplicito.
# Legislazione italiana riguardo il consenso: La legge italiana, come riportato nelle fonti, si concentra sulla punibilità degli atti sessuali compiuti con violenza, minaccia o abuso di autorità (articolo 609 bis del codice penale). Non ho trovato nelle fonti fornite un riferimento diretto che affermi che la legislazione italiana richieda esplicitamente il consenso per gli atti sessuali in generale. Tuttavia, l'articolo 609 ter c.p. punisce chi compie atti sessuali con minorenni, e l'articolo 609 quater c.p. punisce la prostituzione minorile e la pornografia minorile. Inoltre, l'articolo 609-sexies c.p. stabilisce che l'ignoranza dell'età della persona offesa non può essere invocata come scusa, a meno che non si tratti di ignoranza inevitabile. Non ho trovato nelle fonti fornite informazioni specifiche riguardo al consenso in pratiche BDSM o altre situazioni in cui il consenso diventa un fattore critico per la liceità degli atti sessuali.
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Altro spunto di riflessione, questi dato non sono sulle denunce ma su i processi, almeno in Italia non tutti i fascicoli (cioè le denunce) vanno a processo cioè in tribunale, anzi la maggior parte viene archiviata (ovvero non si va a processo), da quel che so solo il 40% dei fascicoli supera il Gup e va a processo. Perché ciò è interessante? Perché una delle più comuni cause di archiviazione è che la denuncia sia contro ignoti (non si sa chi ha commesso il reato, la ha fatta franca dicamo) ma nei reati contro le donne e nei reati di violenza nella stagrandissima maggioranza dei casi l'indagato è noto. Inoltre mi ricordo che in italia mediamente le sentenze di condanna si attestino al 50% circa mentre i reati di violenza sessuale si attestino come percentuale di condanna al 15%. Ovviamente non prendere queste statistiche per oro colato ma come spunto per approfondimenti.
Un aspetto cruciale da considerare nell'analisi della giustizia penale in Italia riguarda il percorso delle denunce fino al processo. Non tutte le denunce si trasformano in processi giudiziari; infatti, una significativa porzione di esse viene archiviata prima di raggiungere questa fase. Questo fenomeno è particolarmente rilevante poiché, secondo alcune stime, solo il 40% dei fascicoli supera la fase preliminare del Giudice per le Indagini Preliminari (GUP) e procede verso il processo. La ragione dietro a questo dato merita attenzione, soprattutto considerando che una delle cause più frequenti di archiviazione è la denuncia contro ignoti, ovvero casi in cui l'autore del reato non è identificato. Tuttavia, nei reati di violenza contro le donne e nei reati di violenza in generale, l'indagato è spesso noto, il che pone interrogativi sulla gestione di tali denunce.Inoltre, è importante sottolineare che, mentre la media delle sentenze di condanna in Italia si aggira intorno al 50%, per i reati di violenza sessuale la percentuale di condanne è significativamente inferiore, attestandosi intorno al 15%. Questo divario tra la generale tendenza alla condanna e la specifica situazione dei reati di violenza sessuale solleva questioni sulla difficoltà di perseguire legalmente tali crimini e sulla necessità di approfondire le cause di tale discrepanza.Queste osservazioni non devono essere interpretate come definitive, ma piuttosto come spunti per ulteriori indagini e riflessioni sul sistema giudiziario e sulla sua capacità di affrontare efficacemente i reati di violenza, in particolare quelli contro le donne. La complessità di questi temi richiede un'analisi dettagliata e un impegno costante per migliorare l'accesso alla giustizia per le vittime di violenza.
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Proseguendo nell'analisi, in ambito di reati e di responsabilità penale, ci accorgiamo che la mancanza di lucidità è vista in modo diverso.  
Proseguendo nell'analisi, in ambito di reati e di responsabilità penale, ci accorgiamo che la mancanza di lucidità è vista in modo diverso.